SERVIZI

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 Documento di valutazione dei rischi – D.V.R.

Il documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è una relazione obbligatoria che deve essere presente all’interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame della stessa da parte degli organi di controllo.

Ha per oggetto l’individuazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali e predispone e suggerisce le misure adeguate a prevenirli e controllarli.

La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro ed ha il preciso obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Essa deve riguardare inoltre, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il nostro team di collaboratori fatta da professionisti qualificati e di comprovata esperienza, è in grado di supportare il Datore di Lavoro in tutte le fasi di redazione del DVR, offrendo allo stesso spunti e procedure in grado di assolvere i requisiti imposti per Legge in ambito di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.

Piano di emergenza ed evacuazione – P.E.E.

Il Piano di emergenza ed evacuazione (P.E.E.) che unitamente alla planimetria di evacuazione è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

 

Ricorre l’obbligo di predisporlo e tenerlo aggiornato nei seguenti casi:
– Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
– 
Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
– Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato primo al D.P.R. 01/08/2011, n.151.

Deve contenere nei dettagli:

  • le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  • le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • le specifiche misure per assistere le persone disabili.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali, per luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

  • le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo e alla compartimentazione antincendio;
  • il tipo, numero di ubicazione e delle attrezzature e impianti di estinzione;
  • l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  • l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili

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